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FNOPI. Decreto Milleproroghe ed ECM: gli Infermieri possono mettersi in regola con obbligo formativo per i tre trienni pregressi.

FNOPI. Decreto Milleproroghe ed Crediti ECM: gli Infermieri possono mettersi in regola con obbligo formativo per i tre trienni pregressi (2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022).

Al termine dello scorso anno il “Decreto Milleproroghe” aveva annunciato qualche certezza (l’apertura di una proroga temporale per recuperare il terreno perduto, in materia di assolvimento del debito formativo ECM), ma anche lasciato spazio ad alcuni dubbi. La domanda ricorrente, da parte dei professionisti sanitari, era sulla effettiva partenza – o meno – del nuovo triennio, in origine previsto dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Ora, per quanto riguarda l’obbligo formativo dei professionisti sanitari, la risposta è arrivata: infatti, le Commissioni riunite degli Affari costituzionali e del Bilancio del Senato hanno approvato l’emendamento che ha alla prima firma il presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini.

L’emendamento conferma la possibilità di ‘’mettersi in regola’’, per quanto concerne il triennio 2020-2022, fino al 31 dicembre del 2023: si conferma dunque un ulteriore anno per ‘’sanare’’ la eventuale assenza dei crediti ECM richiesti. In contemporanea con la proroga sul debito del precedente, la norma prevede la regolare partenza del triennio 2023-2025.

In buona sostanza, come si era compreso dopo le prime incertezze, è questa la novità importante (e su questo aveva aiutato la frequentazione del sito, e della App, di Co.Ge.A.P.S., che aveva già impostato lo spazio previsto sul triennio iniziato proprio il 1 gennaio scorso: come è noto, Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio per la Gestione dell’Anagrafe dei Professionisti Sanitari nazionale, nel quale la nostra Federazione ha un ruolo di rilievo, con Maurizio Zega – OPI Roma e componente il Comitato Centrale – alla Tesoreria).

L’emendamento chiarisce, quindi, il duFNOPIdente periodo.

In aggiunta, l’emendamento prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi, e con modalità attuative che verranno definite secondo successive determine della Commissione nazionale della formazione continua.

Il recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e che sono già trascorsi da tempo.

Questa sorta di ‘’recupero’’ del pregresso è un’attenzione necessaria per molti aspetti, ma in particolare lo è per quelle ricadute sulle polizze assicurative dei professionisti sanitari (relative alla copertura per la responsabilità professionale) che, secondo i dettati dell’art 38 bis del PNRR, potrebbero risultare inefficaci, qualora i titolari non si dovessero trovare nella condizione di un corretto assolvimento del debito formativo.

La storia della formazione continua in Italia per i professionisti sanitari nasce con il D. Lgs 502/92, ma solo con il D. Lgs 229 del 1999 viene definita e inquadrata in un sistema che, con alcune modifiche, giunge ai giorni nostri.

I primi corsi che hanno rilasciato crediti ECM (acronimo, lo ricordiamo, che significa Educazione Continua in Medicina) risalgono, in Italia, al 2002: il sistema è certamente utile, e dal 2010 è transitato presso Agenas, che lo gestisce sull’intero territorio – in materia di riconoscimento dei provider, cioè dei soggetti che possono erogare formazione accreditata, e di rilascio dei crediti per ogni evento – e per tutte le professioni coinvolte.

Nel tempo ha visto anche l’ipotesi di sanzione (già indicata dal D. Lgs 229) mai recepita, e questo sicuramente ha impedito, nel tempo, una risposta costante ed un’attenzione alla questione.

Molti professionisti sanitari sono convinti della necessità di formazione, ma la questione della obbligatorietà ha creato anche malcontento; inoltre, non ha mai aiutato il mancato riconoscimento contrattuale per chi rispetta il programma, e non è certo di stimolo il fatto che i meccanismi legati alla progressione di carriera siano, solo in alcune realtà, attente al rispetto del programma di educazione continua in medicina da parte del professionista interessato.

Certamente, la formazione appare indispensabile, se è vero – come molte evidenze confermano – che a distanza di dieci anni dalla conclusione della formazione di base si ‘’perde’’ il 50% delle nozioni acquisite. Ma gli infermieri – per restare ‘’in famiglia’’ – sono sempre stati attenti a questo aspetto, ed alcune associazioni infermieristiche, fra le più longeve, hanno storie di formazione molto partecipate anche nell’era pre-ECM e pre-‘’formazione a distanza’’, a dimostrazione e conferma della attenzione che la professione rivolge a questo aspetto, obblighi a parte.

In chiusura, alcuni suggerimenti pratici per il proprio profilo di professionista sanitario, in relazione al debito ECM triennale: come detto, anche questo triennio (che è partito, ormai senza dubbio, il 1 gennaio 2023 e si chiuderà, come abbiamo ricordato, il 31 dicembre 2025) vede un debito iniziale di 150 crediti ECM.

Questo è un valore che si riduce in automatico se il professionista ha assolto il debito nel precedente triennio, e si può ridurre ulteriormente, anche di un 20% del totale, se si ha la accortezza di completare il proprio dossier formativo individuale, dopo essersi registrati su www.cogeaps.it.

Ricordiamo che nella primavera del 2022 la FNOPI ha compilato, a favore di tutti gli oltre 450mila iscritti, un dossier formativo di gruppo, che ha permesso a ogni infermiere ed infermiere pediatrico italiano la riduzione del debito, pari a trenta crediti sul totale previsto.

In relazione a questo aspetto, va chiarito che i vari bonus e le varie riduzioni del debito individuale (sono previste anche in caso di lunga malattia, aspettativa L.104/92, frequenze di particolari corsi, ecc.) non vedono mai una ‘’aggiunta’’ di crediti, ma una ‘’diminuzione’’, appunto, del debito totale.

Infatti, un aspetto che recentemente è stato compreso solo in parte è proprio quello del ‘’bonus Covid’’: alcuni hanno creduto, forse per aver raccolto comunicazioni non ufficiali, che questo bonus si concretizzasse nella ‘’concessione’’ di 50 crediti ECM per ogni professionista.

In realtà, il bonus Covid ha visto la riduzione, per ogni professionista sanitario nazionale, di un terzo (1/3) del debito iniziale: chiaramente, poiché –come abbiamo visto – la cifra di 150 crediti di partenza per il triennio è una cifra spesso solo ‘’virtuale’’, e valida solo per alcuni (per altri è già ridotta, a seguito del rispetto del programma del triennio concluso), ognuno ha avuto la riduzione di un terzo sul proprio debito; quindi, il professionista che aveva un debito di 120 crediti ECM ha ricevuto un bonus di 40 crediti (ed è sceso a soli 80 per il triennio); chi era a 90 crediti – come debito dovuto nel triennio – ha ricevuto una ulteriore riduzione pari a 30 crediti (cioè, un terzo di 90).

In realtà, nessun credito è stato ‘’aggiunto’’ ma, sia col bonus Covid, sia con la costruzione del dossier formativo di gruppo a cura di FNOPI per gli iscritti, molti sono gli infermieri che hanno visto una notevole riduzione del proprio debito triennale, e questo ha permesso il raggiungimento del traguardo con maggior agilità, proprio durante uno dei periodi più difficili e complessi nella nostra Storia, personale e professionale.

Infine, due ultimi consigli pratici: il primo, è quello di partecipare agli eventi FAD (formazione a distanza), naturalmente gratuiti, che la FNOPI propone già da diversi anni sul proprio portale per l’aggiornamento professionale su temi sempre attuali, e così favorire il rispetto del programma a vantaggio dei propri professionisti.

Il secondo, è quello di registrarsi (per chi ancora non lo avesse fatto) sul sito www.cogeaps.it e navigarlo, per scoprire come sia possibile acquisire crediti anche con percorsi di semplice frequentazione, come è l’autoformazione; o per inserire richieste di esenzione ed esoneri che alcuni potrebbero scoprire solo, appunto, riconoscendo determinate situazioni individuali che permettono la riduzione del debito o, per determinati periodi, un esonero totale.

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